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Sez. 3, Sentenza n. 14990 del 18/02/2015 Cc. (dep. 13/04/2015) Rv. 263236 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza cautelare disposta nei confronti di straniero alloglotta - Obbligo di traduzione in lingua a lui nota - Individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo - Conseguenze in tema di interrogatorio di garanzia e di inefficacia della misura.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263236-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)