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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 07/02/2006 (Rv. 586602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Decisione contraria a legge ma favorevole al ricorrente - Interesse a ricorrere - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Difetta d'interesse il motivo d'impugnazione del soggetto espropriato riguardo all'avvenuta determinazione dell'indennità di espropriazione sulla base di un criterio extralegale (nella specie il giudice di merito aveva applicato il criterio di indennizzo delle aree agricole, tuttavia attribuendo una somma aggiuntiva in considerazione della "speciale amenità" del terreno espropriato e di una "limitata edificabilità"), non corrispondente ad alcuno di quelli previsti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, rigidamente impostato sulla dicotomia suoli edificabili - suoli non edificabili, che non ammette un "tertium genus" intermedio, essendosi la decisione risolta comunque a vantaggio del ricorrente, per doversi considerare il suolo inedificabile, per l'esistenza di un vincolo urbanistico a verde pubblico, di carattere conformativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)