Sez. L, Sentenza n. 9 del 07/01/1988 (Rv. 456677 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONSEGUENTE RIGETTO NEL MERITO DEL GRAVAME - CONDIZIONI - PREVIO ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DEI SUOI POTERI ISTRUTTORI E ORDINE DI PRODUZIONE DELLA SENTENZA EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CONSEGUENTE RIGETTO NEL MERITO DEL GRAVAME - CONDIZIONI - PREVIO ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DEI SUOI POTERI ISTRUTTORI E ORDINE DI PRODUZIONE DELLA SENTENZA EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Con riguardo al processo d'appello celebrato col rito del lavoro, il mancato deposito della sentenza impugnata - che non costituisce, a differenza del rito ordinario, causa di improcedibilità dell'impugnazione - può determinare il rigetto nel merito del gravame soltanto se il giudice non sia posto in condizione di procedere all'esame della sentenza impugnata in quanto questa non sia stata comunque acquisita al processo attraverso la produzione, seppur tardiva, dello stesso appellante ovvero dell'appellato, né in ottemperanza dell'ordine di produzione ex art. 421 cod. proc. civ., che il giudice è comunque tenuto a disporre avvalendosi dei suoi poteri istruttori officiosi. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che aveva rigettato l'appello per mancata produzione della copia della sentenza impugnata senza aver prima attivato i suoi poteri officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ., ordinando la produzione della sentenza). (V 4417/87, mass n 453148; (V 2205/87, mass n 451438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)