Sez. L, Sentenza n. 4417 del 13/05/1987 (Rv. 453148 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIGETTO NEL MERITO DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - NECESSITÀ - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE - ART. 348 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIGETTO NEL MERITO DELL'IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la Costituzione dell'appellante richiede il solo deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale (art. 434 cod. proc. civ.), e non anche, pertanto, il deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata. Ne consegue che il mancato deposito di questi ultimi, ancorché necessario in relazione ai motivi del gravame, non comporta l'improcedibilità dell'appello, come invece sancito dall'art. 348 cod. proc. civ. per il rito ordinario, ma può solo determinare il rigetto nel merito dell'impugnazione, per difetto di prova, sempreché i documenti occorrenti al suo accoglimento non siano già acquisiti attraverso il fascicolo d'ufficio o quello dell'appellato o nondimeno il giudice d'appello sia in grado di decidere sul gravame in relazione al contenuto dei motivi ed allo stato della documentazione acquisita che gli consenta aliunde di avere conoscenza della motivazione di detta sentenza. (Conf 3895/84, mass n 435842; (Conf 6449/83, mass n 431621; (Conf 2007/83, mass n 426860; (Conf 4606/82, mass n 422576; (Conf 4611/81, mass n 415325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)