Sez. L, Sentenza n. 6903 del 25/07/1994 (Rv. 487499 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Istanza di sollecito all'esercizio dei poteri d'ufficio in ordine al nuovo esame di testimoni già escussi - Disciplina ex art. 420, settimo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Esercizio in concreto di detti poteri - Carattere discrezionale - Incensurabilità in Cassazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
L'istanza di sollecito all'esercizio dei poteri d'ufficio spettanti al giudice in ordine al nuovo esame di testimoni già escussi, ai sensi dell'art. 257 cod. civ. (disposizione applicabile anche al rito del lavoro, nel quale vige altresì la norma, di più ampia portata, sui poteri istruttori del giudice, di cui all'art. 421 cod. proc. civ.) non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 420, settimo comma, cod. proc. civ., la quale concerne piuttosto la diversa ipotesi della deduzione di nuovi mezzi di prova, e non è pertanto soggetta ai termini ivi previsti, per cui non è suscettibile di preclusioni o decadenze. L'esercizio di detti poteri da parte del giudice, al pari di quello di disporre d'ufficio di mezzi di prova, allo stesso riconosciuti nel rito del lavoro, involge un giudizio di mera opportunità, rimesso ad un apprezzamento esclusivamente discrezionale, e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)