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Sez. L, Sentenza n. 9817 del 03/10/1998 (Rv. 519381 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori d'ufficio - Esercizio - Giudizio di opportunità meramente discrezionale - Sindacato in sede di legittimità - Solo per vizio di motivazione - Conseguenze - Circostanze decisive oggetto della prova non ammessa - Indicazione nel ricorso per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519381-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la doglianza inadeguatamente formulata, per la mancata specificazione nel ricorso delle circostanze in tal senso decisive).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)