Sez. 3, Sentenza n. 2354 del 20/07/1971 (Rv. 353248 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE - DIES A QUO - CERTEZZA OBBIETTIVA DEL VIZIO - NECESSITA - SEMPLICE SOSPETTO - IRRILEVANZA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE - DIES A QUO - CERTEZZA OBBIETTIVA DEL VIZIO - NECESSITA - SEMPLICE SOSPETTO - IRRILEVANZA.*
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta il dies a quo, in relazione al termine di decadenza, deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto. Tale certezza deve essere riferita alle manifestazioni del vizio e non gia alla sua individuazione causale, poiche ogni altra indagine sulla natura intrinseca di esso e quindi sulla fondatezza o infondatezza dell'Azione di garanzia e rimessa ad un momento successivo e sara effettuata dalle parti di comune accordo o, eventualmente, in Sede giudiziaria. (Conf 3929'68, mass n 337456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)