Sez. 2, Sentenza n. 676 del 14/02/1977 (Rv. 384250 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non gia alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisti la certezza obbiettiva dell'esistenza del vizio e, ove la scoperta avvenga per gradi e in tempi diversi e successivi, in guisa da riverberarsi sull'entita del vizio denunciato, occorre far riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta. (Conf 3656/74, mass n 372173; (Conf 336/72, mass n 356212; (Conf 2354/71, mass n 353248).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)