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Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013 (Rv. 625118 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Formazione dello stato passivo - Curatore fallimentare - Posizione di terzo - Sussistenza - Art. 2704 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2013-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625118-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE

In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)