Sez. 3, Sentenza n. 612 del 06/03/1971 (Rv. 350333 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE TRATTE - LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - DEROGA- CONDIZIONI - ESCLUSIVA MODALITA DEL PAGAMENTO - NECESSITA - MANCANZA - MERA FACOLTA DEL VENDITORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE TRATTE - LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - DEROGA- CONDIZIONI - ESCLUSIVA MODALITA DEL PAGAMENTO - NECESSITA - MANCANZA - MERA FACOLTA DEL VENDITORE.*
Ai fini della Determinazione del foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ, il luogo di adempimento (domicilio del venditore) relativo al pagamento del prezzo nella vendita a sensi dell'art 1498, comma quarto, cod civ, non viene sostituito da quello indicato nello art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che sia prevista, ai fini del pagamento del prezzo, l'emissione di tratte, costituendo questa, in Mancanza di esplicita pattuizione contraria che la consideri per volonta degli stipulanti quale esclusiva modalita di pagamento, una semplice facolta, concessa al venditore creditore, che non deroga alla disciplina sancita nel predetto art 1498. (Conf 3053'69, mass n 342967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)