diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3497 del 14/04/1994 (Rv. 486174 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - In genere | Inerenza delle direttive all'intrinseco svolgimento della attività lavorativa - Riferimento alla complessità delle singole prestazioni ed al livello di professionalità del dipendente - Necessità - Svolgimento dell'attività al di fuori di una continua vigilanza - Esclusione del carattere subordinato delle prestazioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486174-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - In genere

L'inerenza delle direttive, impartite dal datore di lavoro, all'intrinseco svolgimento delle prestazioni lavorative svolte in regime di subordinazione (inerenza che costituisce elemento caratteristico della subordinazione medesima) è da porre in relazione con il grado di maggiore o minore complessità delle singole prestazioni concrete nonché con il livello di professionalità del lavoratore incaricato di eseguirle, non potendo il carattere subordinato di determinate attività essere escluso solo perché il lavoratore le abbia svolte al di fuori di una continua vigilanza del datore di lavoro o di un suo incaricato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)