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Sez. L, Sentenza n. 3679 del 03/05/1990 (Rv. 466975 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466975-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*

Il servizio di pulizia dei locali può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore nell'effettuarne le relative prestazioni difetti di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale nonché della incondizionata facoltà di farsi sostituire da persona di sua fiducia, sussistendo una predeterminazione dell'orario di lavoro, correlato alle esigenze dell'attività principale dell'imprenditore, direttive nello svolgimento della prestazione necessarie e sufficienti alla natura della stessa, assenza di ogni rischio economico e l'attribuzione della retribuzione in misura fissa e predeterminata, nonché altri elementi, anche temporali, sintomatici di un rapporto di fiducia fra le parti, che ecceda quello dell'aspettativa di una esecuzione dell'opera come pattuita (nella specie, consegna delle chiavi di apertura dei locali di una banca per effettuare il detto servizio di pulizia, svolto per oltre un ventennio). (V 2011/87, mass n 451305; (V 548/87, mass n 450281; (V 1242/86, mass n 444015; (V 5024/85, mass n 442358; (V 158/85, mass n 438366; (V 7606/83, mass n 432220; (V 303/81, mass n 410739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)