Sez. L, Sentenza n. 2557 del 18/06/1977 (Rv. 386268 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA ANTERIORE DISDETTA - PROVA - RICEVIMENTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA DALL'ALIENANTE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA ANTERIORE DISDETTA - PROVA - RICEVIMENTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA DALL'ALIENANTE - INSUFFICIENZA.*
In caso di trasferimento dell'azienda, la disdetta del rapporto di lavoro, che impedisce la prosecuzione di quest'ultimo col nuovo titolare dell'impresa, dev'essere tempestiva, ossia data con congruo anticipo e in modo che il relativo termine si esaurisca prima del trasferimento. Ne la prova della disdetta puo essere desunta dalla sola circostanza che il lavoratore abbia, senza riserve, ricevuto l'indennita di anzianita dall'imprenditore alienante. (V 2872/75, mass n 376911; (V 924/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)