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Sez. L, Sentenza n. 2762 del 21/04/1983 (Rv. 427674 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - NEI CONFRONTI DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OPPONIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427674-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - NEI CONFRONTI DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO - OPPONIBILITÀ - LIMITI.*

In caso di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., il principio di autonomia dell'impresa rispetto alla persona dell'imprenditore comporta che il rapporto di lavoro continua ope legis con il nuovo imprenditore, al quale sarà opponibile la anzianità di servizio già maturata, salvo che il cedente abbia dato al lavoratore disdetta tempestiva intimandogli il recesso con congruo anticipo in modo che il termine di preavviso risulti già esaurito al momento del trasferimento. (V 2557/77, mass n 386268; (V 2872/75, mass n 376911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)