Sez. L, Sentenza n. 2872 del 21/07/1975 (Rv. 376911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - NECESSITA - MERA RICEZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - NECESSITA - MERA RICEZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non dimostra in modo sicuro ed univoco l'avvenuta tempestiva disdetta del rapporto di lavoro, questo prosegue automaticamente col nuovo titolare della azienda, ed il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dalla anzianita raggiunta sino al trasferimento; ne detta prova puo essere desunta dalla sola circostanza che il lavoratore abbia, senza riserve, ricevuto l'indennita di anzianita liquidatagli dallo imprenditore alienante. (Conf 2427/74, mass n 370823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)