Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 (Rv. 597012 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Mandato rilasciato da procuratore speciale della parte - Documentazione giustificativa - Omesso deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Qualora chi propone ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilascia il mandato per il giudizio di cassazione, non produce né col ricorso né successivamente, secondo quanto previsto dall'art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., in quanto la S.C. non è posta in condizione di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e dev'essere controllata dalla Corte anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)