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Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 07/09/1977 (Rv. 387599 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - AGGRAVAMENTO - REVISIONE DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA IN SUCCESSIVO GIUDIZIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387599-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - AGGRAVAMENTO - REVISIONE DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA IN SUCCESSIVO GIUDIZIO - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione del danno da responsabilita civile, la possibilita della revisione, specie per i danni permanenti alla persona, deve ritenersi ammissibile nelle ipotesi in cui, al momento della prima liquidazione, non fossero obiettivamente accertabili, nell'ambito di una ragionevole previsione, elementi attuali capaci di determinare l'aggravamento futuro, o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, o, infine, non sussistesse ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia concausale. In tali ipotesi, infatti, il secondo giudizio promosso dal danneggiato, al fine di ottenere un'ulteriore liquidazione del danno per aggravamento ha per oggetto un diverso petitum, riferendosi a danni non ancora manifestati all'atto della precedente liquidazione e non compresi nel primo giudicato, stante l'impossibilita di prenderli in considerazione per la Mancanza di elementi obiettivi che ne facessero prevedere la futura insorgenza. (Conf 2452/64, mass n 303685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)