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Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 24/03/2004 (Rv. 571500 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Causa relativa ad azione di responsabilità proposta da una curatela fallimentare - Valore indeterminabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571500-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

La controversia instaurata dall'avvocato difensore di una curatela fallimentare che abbia proposto azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società fallita, ai sensi degli artt. 2394 e 2395 cod. civ., con contestuale richiesta di risarcimento del danno, è suscettibile di valutazione economica, anche se la somma richiesta è passibile di variazione nel corso del processo, e non può essere considerata come avente valore indeterminabile. Una tale ultima conclusione, fra l'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della deliberazione del C.N.F. 12 giugno 1993, approvata con D.M. n. 585 del 1994. Infatti, secondo tale previsione, agli effetti della liquidazione degli onorari di avvocato, non è causa di valore indeterminabile quella il cui valore sia soltanto non determinato o di difficile valutazione; e, inoltre, il valore della causa va determinato a norma del codice di rito e, quindi anche dell'art. 14 cod. proc. civ. che, per le cause relative a somme di denaro, tra le quali anche quelle di risarcimento del danno, indica come parametro la somma indicata o il valore dichiarato dall'attore, con riferimento al momento iniziale della lite, senza che abbiano rilievo successive delimitazioni della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)