Sez. 2, Sentenza n. 842 del 30/03/1966 (Rv. 321681 - 01)
OBBLIGAZIONE IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITO DI SOMMA DI MONETE NON AVENTI CORSO LEGALE - INADEMPIMENTO - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONE IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITO DI SOMMA DI MONETE NON AVENTI CORSO LEGALE - INADEMPIMENTO - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - CONSEGUENZE.*
Il debitore di somma determinata in valuta estera non avente corso legale nello stato ha facolta di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, se egli e in mora, deve, in ipotesi di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana, la differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento perche, altrimenti, dalla sua mora e dalla facilitazione accordatagli dall'art.1278 cod. civ. trarrebbe un indebito lucro e verserebbe un importo non corrispondente alla valuta estera dovuta. Ma quando la sopravvenuta svalutazione riguardi la moneta straniera, non puo applicarsi il medesimo criterio, perche oggetto dell'obbligazione e la moneta estera e la scelta della moneta nazionale e una semplice facolta del debitore. Per il principio della perpetuatio obligationis, la mora debendi non puo comportare la trasformazione del debito da valuta estera in valuta nazionale. -nella specie si trattava di un debito di una somma determinata in, cruzeiros, brasiliani-. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)