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Sez. 3, Sentenza n. 5694 del 22/12/1977 (Rv. 389210 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI VALUTA ESTERA - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA NAZIONALE IN VIRTU DELLA SOLA RICHIESTA DEL CREDITORE E DELLA MESSA IN MORA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI ACCORDO DELLE PARTI SU TALE TRASFORMAZIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE IN VALUTA ESTERA - DIRITTI DEL CREDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389210-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - DEBITO DI VALUTA ESTERA - TRASFORMAZIONE IN DEBITO DI VALUTA NAZIONALE IN VIRTU DELLA SOLA RICHIESTA DEL CREDITORE E DELLA MESSA IN MORA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI ACCORDO DELLE PARTI SU TALE TRASFORMAZIONE - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE IN VALUTA ESTERA - DIRITTI DEL CREDITORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito di valuta estera non puo trasformarsi in debito di valuta nazionale in forza della sola richiesta del creditore e della messa in mora del debitore, occorrendo, a tal fine, un accordo delle parti, modificativo del contenuto dell'obbligazione medesima. Pertanto, in difetto di detto accordo, l'inadempimento alla scadenza del debitore di valuta estera non conferisce al creditore il diritto al maggior danno per sopravvenuta svalutazione della moneta nazionale, ma esclusivamente il diritto ad essere risarcito dell'eventuale pregiudizio derivante dalla differenza del cambio fra le due monete, dal giorno della scadenza dell'obbligazione a quello dell'effettivo pagamento. (V 1872/73, mass n 364913; (V 842/66, mass n 321681).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)