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Sez. 1, Sentenza n. 3173 del 19/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 200688 - 01

Armi - Omessa custodia | Dovere di diligenza - Dovere di adozione di difesa antifurto - Distinzione - Fattispecie: generico dovere di diligenza ritenuto ben adempiuto in ipotesi di arma custodita in armadio chiuso a chiave.
Stato
decisa il 1994-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200688-01

Armi - Omessa custodia

Il generico dovere di massima diligenza nella custodia delle armi, posto dall'art. 20 comma primo, parte prima, della legge 18 aprile 1975 n. 110, a carico di chiunque detenga legittimamente armi, non va confuso con quello specifico di adottare efficienti difese antifurto, posto dalla seconda parte del comma sopra citato a carico dei soggetti ivi specificatamente indicati. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola - - regolarmente dichiarata - custodita in camera da letto in un armadio chiuso a chiave. Il Pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui al comma primo, parte prima, art. 20 legge n. 110/75, ritenendo che in tale diligenza rientrasse anche l'obbligo di nascondere l'arma o, addirittura, di smontarla nelle varie parti. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato, enunciando il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)