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Sez. 1, Sentenza n. 4792 del 12/01/1997 Ud. (dep. 22/05/1997) Rv. 207578 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Dovere di diligenza - Modalità - Apprezzamento del giudice di merito - Ragioni - Fattispecie: generico dovere di diligenza ritenuto ben adempiuto in ipotesi di pistola custodita in armadio chiuso a chiave.
Stato
decisa il 1997-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207578-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)