Sez. 1, Sentenza n. 7154 del 14/12/1999 Cc. (dep. 20/01/2000) Rv. 214960 - 01
ARMI - IN GENERE | Custodia - Obbligo di diligenza da parte del legale detentore - Fucile da caccia detenuto in casa sopra un armadio - Violazione di detto obbligo - Esclusione - "Ratio".
ARMI - IN GENERE
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)