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Sez. L, Sentenza n. 2104 del 26/03/1983 (Rv. 426964 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DISPOSTA CON LA SENTENZA DI RIFORMA IN SECONDO GRADO - ESEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426964-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESCLUSIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DISPOSTA CON LA SENTENZA DI RIFORMA IN SECONDO GRADO - ESEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Quando, in esecuzione spontanea o coatta dell'ordine contenuto nella sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva (nella specie, in virtù dell'art. 431 cod. proc. civ.), sia intervenuta la soluzione prescritta dalla sentenza, la condanna alla restituzione disposta con la sentenza di riforma emessa in grado d'appello, con la quale viene respinta la domanda accolta dal primo giudice, non può essere eseguita prima che la decisione di secondo grado sia passata in giudicato, come disposto dall'art. 336 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, che ha inteso limitare il principio secondo cui, in relazione ai capi impugnati, la disciplina del rapporto sostanziale accertata dal giudice di appello si sostituisce immediatamente alla disciplina accertata dal giudice di primo grado. (Conf 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)