Sez. L, Sentenza n. 673 del 24/01/1987 (Rv. 450382 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA, SIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE, ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON LA CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA SUA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SENTENZA DI RIFORMA DEL GIUDICE DI APPELLO CHE ABBIA ESCLUSO LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - UTILIZZABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA, SIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE, ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON LA CONSEGUENTE PRIVAZIONE DELLA SUA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - SENTENZA DI RIFORMA DEL GIUDICE DI APPELLO CHE ABBIA ESCLUSO LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - UTILIZZABILITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per cui la sentenza di riforma emessa dal giudice di appello spiega immediato effetto sulla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, sostituendosi sin dalla pubblicazione alla sentenza riformata e privandola contemporaneamente della sua efficacia di titolo esecutivo, nel caso in cui il giudice di appello abbia escluso l'illegittimità del licenziamento, affermata invece dalla sentenza di primo grado, alla quale non sia stata data esecuzione il rapporto di lavoro deve ritenersi cessato al momento dell'intimazione del recesso del datore di lavoro, con l'ulteriore conseguenza che il lavoratore, il quale non si sia avvalso della sentenza del giudice di primo grado statuente il suo diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno in misura pari a cinque mensilità di retribuzione, non può invocare tale sentenza - ancorché quella di riforma non sia ancora passata in giudicato - per ottenere in un autonomo giudizio la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate medio tempore (nel periodo compreso fra la data della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento e quella della relativa sentenza di riforma) e la liquidazione del quantum del danno risarcibile riconosciutogli dal giudice di primo grado. (V 4474/83, mass n 429360; (V 2104/83, mass n 426964; (V 139/83, mass n 424944; (V 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)