Sez. U, Sentenza n. 1707 del 22/06/1963 (Rv. 262604 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - LIMITI.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÌ EFFETTI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RETROATTIVITA - LIMITI.*
La efficacia retroattiva della decisione di illegittimita costituzionale, emessa dalla Corte costituzionale in Sede di legittimita, per la interferenza nella disciplina della fattispecie concreta di altre norme che neutralizzano a priori le sue conseguenze, incontra dei limiti, quando in relazione agli Atti e ai rapporti precostituiti, siano determinate situazioni giuridiche esaurite e per cio o consolidate e intangibili, il che si verifica o per la preclusione nascente da giudicato o per l'effetto di Atti amministrativi che abbiano esaurito i loro effetti o in dipendenza di Atti negoziali o di altri Atti o fatti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale nonostante la inefficacia della norma incostituzionale.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)