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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4347 del 19/03/2012 (Rv. 621750 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante pendente in appello - Conseguenze - Sospensione ex art.337, secondo comma, cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie in tema di locazione di immobili urbani.
Stato
decisa il 2012-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621750-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Qualora esista tra due giudizi un evidente rapporto di pregiudizialità (nella specie fra giudizio di risoluzione del contratto di locazione e giudizio sulla domanda di riscatto ai sensi dell'art. 39 legge n. 392 del 1978), la pendenza del giudizio pregiudicante in appello impone l'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.337, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)