Sez. 3, Sentenza n. 694 del 30/03/1967 (Rv. 326735 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI DIVERSI - PUBBLICI - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - RIFERIMENTO A TUTTI I GRADI DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI DIVERSI - PUBBLICI - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - RIFERIMENTO A TUTTI I GRADI DEL GIUDIZIO.*
Se e vero che gli enti pubblici devono essere autorizzati, nelle forme di legge, a stare in giudizio, attivamente e passivamente, sia in primo che negli ulteriori gradi e, quindi, anche per proporre ricorso per Cassazione, e che i comuni, in particolare, hanno bisogno della deliberazione del consiglio (art. 131 T.U. 14 febbraio 1915 n.148) o, in caso di urgenza, della giunta (art. 140 citato T.U.), approvata dalla G. P. a. (art. 148 e segg. T.U. 3 marzo 1934 n.383, modificato dalla l.9 giugno 1947 n.530), tuttavia, una volta che l'autorizzazione sia stata concessa nelle forme prescritte e senza espressa limitazione non occorre rinnovarla per sperimentare i rimedi nei gradi superiori, dovendosi intendere conferita fino alla definizione della lite.*
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)