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Sez. 1, Sentenza n. 9420 del 11/11/1994 (Rv. 488526 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Consiglio Comunale - Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio - Conferimento - Validità fino alla definizione della lite - Predetta autorizzazione - Esistenza e limiti - Accertamento da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488526-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

L'autorizzazione da parte del Consiglio comunale al Sindaco a stare in giudizio per conto del Comune, una volta concessa nella forma prescritta e senza limitazioni, non deve essere rinnovata per sperimentare i rimedi nei gradi superiori, dovendosi intendere conferita fino alla definizione della lite. L'accertamento sull'esistenza e sui limiti della predetta autorizzazione, incidendo sulla "legitimatio ad processum" del rappresentante dell'ente pubblico e riguardando, quindi, la sussistenza di un presupposto processuale, può essere condotto direttamente dalla Corte di cassazione in base agli atti di causa, con poteri d'indagine anche di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Testo Unico 14/02/1915 num. 148 art. 131, Testo Unico 03/03/1934 num. 383 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)