Sez. 6 - , Sentenza n. 7464 del 28/11/2019 Ud. (dep. 25/02/2020) Rv. 278615 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Criteri di valutazione - Parametri quantitativi generalmente applicati in determinati uffici giudiziari - Rilevanza - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama. (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto rilevante che, secondo la giurisprudenza del distretto in cui era stata emessa la sentenza di condanna, l'ipotesi del fatto di lieve entità fosse stata generalmente riconosciuta nel caso di detenzione di quantitativi non superiori a 150 dosi medie di cocaina).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)