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Sez. U, Sentenza n. 78 del 16/01/1985 (Rv. 438283 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - NECESSITÀ - LIMITE - DIFETTO DI DELIBAZIONE - VALUTAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO QUALE FONTE DI CONVINCIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438283-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE - NECESSITÀ - LIMITE - DIFETTO DI DELIBAZIONE - VALUTAZIONE DELLA SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE ITALIANO QUALE FONTE DI CONVINCIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

La delibazione della sentenza straniera è necessaria per la sua utilizzazione come titolo, al fine dell'Esercizio in Italia del diritto in essa riconosciuto. Indipendentemente da tale delibazione, pertanto, la pronuncia del giudice di uno stato estero può essere valutata dal giudice italiano quale fonte di convincimento, e, in particolare, quale prova delle norme dell'ordinamento di quello stato, quando all'applicazione delle stesse sia soggetto il rapporto dedotto in giudizio. (V 3445/80, mass n 407284; (V 4767/79, mass n 401358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)