Sez. L, Sentenza n. 4767 del 15/09/1979 (Rv. 401358 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - INAPPLICABILITA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - SUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA COLLABORAZIONE DEL GIUDICE CON LE PARTI NELLA ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA - ESCLUSIONE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA - INAPPLICABILITA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - SUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA COLLABORAZIONE DEL GIUDICE CON LE PARTI NELLA ACQUISIZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LEGGE STRANIERA - ESCLUSIONE.*
Il principio iura novit curia puo trovare applicazione soltanto per gli Atti normativi generali, come quelli inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, la cui pubblicazione dispensa da ogni prova ed esclude l'ignoranza, mentre eguale possibilita non sussiste per quelle norme giuridiche che, pur essendo scritte e pubblicate, appartengono ad altri ordinamenti (leggi straniere), sicche deve escludersi che il giudice debba procurarsene la conoscenza ad ogni costo, fino ad addossarsi l'Onere di sopperire all'inerzia della parte, che le invoca senza provarle. Ne la collaborazione del giudice con le parti nell'acquisizione della conoscenza della legge straniera puo sostituirsi all'Onere specifico che grava sulla parte che ne invoca l'applicazione, potendo solo imputarsi al giudice, sotto il profilo di un error in procedendo, l'eventuale omissione di esame o un esame inadeguato, sotto lo aspetto della congruenza logica e giuridica, di ogni elemento acquisito al processo, potenzialmente idoneo a ricostruire i termini e la portata della norma straniera dedotta dalle parti. (V 2392/78, mass n 391793; (V 903/78, mass nn 390241 e 390242; (V 1877/76, mass n 380674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)