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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10096 del 26/04/2013 (Rv. 626759 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Danno da insidia stradale - Nozione - Responsabilità colposa ex art. 2043 cod. civ. - Visibilità e prevedibilità dell'anomalia - Conseguenze - Esclusione della responsabilità della P.A. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626759-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)