Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001 (Rv. 551326 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Danno conseguente alla difettosa manutenzione di strade pubbliche - Art. 2051 cod. civ. - Inapplicabilità - Fondamento - Art. 2043 cod. civ. - Applicabilità - Norma primaria del "neminem laedere" - Necessità di osservanza - Sussistenza - Situazione di pericolo occulto come figura sintomatica di colpa - Caratteri - Onere della prova a carico del danneggiato.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)