Sez. U, Sentenza n. 1104 del 01/03/1989 (Rv. 462034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Nella disciplina del collocamento obbligatorio degli invalidi, di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, l'ammissibilità della assunzione in prova postula che l'esperimento di essa sia effettuato con mansioni confacenti alla menomazione dell'invalido ed alla sua residua capacità lavorativa. In caso contrario, verificandosi un'elusione delle norme imperative di detta legge, l'esperimento della prova, unitamente al recesso del datore di lavoro che sia fondato sul suo esito negativo, sono affetti da nullità e deve quindi riconoscersi al dipendente la facoltà di chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, essendo equiparabile detto recesso ad un illegittimo licenziamento. (V 4866/87, mass n 453488; (V 1494/86, mass n 444869; (V 970/84, mass n 431164).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)