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Sez. 2, Sentenza n. 3621 del 13/04/1999 (Rv. 525277 - 01)

TRANSAZIONE - FORMA | Forma scritta - Necessità solo "ad probationem" - Documento privo di sottoscrizioni - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525277-01

TRANSAZIONE - FORMA

Poiché la transazione richiede la forma scritta solo "ad probationem" (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (nella specie la transazione, relativa all'esercizio di un diritto di passo, risultava da un atto in copia privo di sottoscrizioni del quale le parti avevano espressamente riconosciuto la conformità all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)