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Sez. U, Sentenza n. 10854 del 12/05/2009 (Rv. 608151 - 01)

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI | Art. 218, terzo comma, r.d. n. 1775 del 1993 - Contenuto - Norma di carattere procedimentale - Finalità di evitare la costruzione di opere inutili - Sussistenza - Tutela dei titolari di concessione di derivazione contro la sottensione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608151-01

ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI

L'art. 218, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933 - in base al quale non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua sulla base della normativa vigente - è una norma di carattere procedimentale la quale, lungi dall'essere finalizzata ad evitare ipotesi di sottensione o a tutelare quanti siano già concessionari di acque pubbliche, ha come suo obiettivo quello di razionalizzare gli interventi nel settore, evitando la costruzione di opere che finirebbero col rivelarsi inutili; depone in tal senso il fatto che la violazione della prescrizione comporti solo l'irrogazione dell'ammenda di cui al successivo art. 219, mentre nulla è previsto in favore dei precedenti titolari di utenze della stessa acqua.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 218, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)