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Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 17/03/1997 (Rv. 503045 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Presupposti del fallimento - Accertamento - Poteri d'ufficio del giudice, anche in fase di appello - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503045-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO

In sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, ferma restando l'applicabilità del principio generale dell'onere delle parti di offrire la prova delle rispettive allegazioni, sussiste il potere - dovere del giudice di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato di insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento medesimo, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con detta dichiarazione, e senza essere vincolato alle conclusioni delle parti e del P.M.. L'ufficiosità del processo, inoltre, non è limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado, ma prosegue anche nel successivo grado di appello, salve soltanto le preclusioni verificatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)