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Sez. 2, Sentenza n. 9580 del 26/04/2006 (Rv. 588855 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione - Opposizione - Procedimento - Costituzione in giudizio del convenuto - Invio di memoria a mezzo posta - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588855-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, caratterizzato da speditezza e da minore rigore formale, l'eventuale invio della memoria difensiva a mezzo del servizio postale non è causa di nullità della costituzione, ma costituisce una semplice irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)