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Sez. 2, Sentenza n. 12663 del 24/05/2010 (Rv. 613150 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione della P.A. opposta mediante trasmissione della memoria difensiva in cancelleria a mezzo posta - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613150-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanza-ingiunzione della Camera di commercio) deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)