Sez. 1, Sentenza n. 12617 del 26/05/2006 (Rv. 589748 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Costituzione in giudizio dell'amministrazione - Mero invio della documentazione - Sufficienza - Esclusione - Formazione e deposito in cancelleria del fascicolo di parte - Necessità - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in osservanza dell'ordine d'esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi in giudizio ad osservare le relative modalità attraverso la formazione del proprio fascicolo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)