Sez. 5, Sentenza n. 23380 del 04/11/2009 (Rv. 610697 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni tributarie - Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Condizioni - Contestazione od irrogazione in data anteriore all'1 aprile 1998 - Necessità - Procedimento in fase di esecuzione - Impugnazione dell'avviso di mora - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la disciplina di favore dell'art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - secondo la quale il cessionario di azienda è responsabile in solido con il cedente soltanto per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda - opera retroattivamente solo se la violazione non sia stata contestata od irrogata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 cit. (1 aprile 1998), non rientrando l'art. 14 tra le norme che, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs., si applicano ai procedimenti in corso alla predetta data, ed essendo irrilevante che alla medesima data fosse ancora pendente l'impugnazione dell'avviso di mora emesso per la riscossione della sanzione, in quanto la disciplina transitoria dell'art. 25 cit. non riguarda gli effetti ancora in corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)