Sez. 1, Sentenza n. 11764 del 19/09/2001 (Rv. 549316 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale - Vincolo di inedificabilità - Sussistenza - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 - septies legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 19 legge n. 765 del 1967; art. 9 legge n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (D.M. 1 aprile 1968), con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo "de quo".
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)