Sez. 1, Sentenza n. 18544 del 25/08/2006 (Rv. 591959 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale - Vincolo di inedificabilità - Sussistenza - Trasferimento della relativa cubatura su altri immobili - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è comunque sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (art. 41-septies della legge 17 agosto 1941, n. 1150, aggiunto dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729) e dai relativi provvedimenti di attuazione (d.m. 1 aprile 1968). Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, non è in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo "de quo", senza che possa assumere rilievo l'eventuale trasferimento della relativa volumetria su diversi immobili.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 septies CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM Lavori pubblici 01/04/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)