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Sez. 3 - , Sentenza n. 6866 del 20/03/2018 (Rv. 647955 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Domanda di risoluzione per inadempimento – Declaratoria di risoluzione per impossibilità sopravvenuta in assenza di tempestivo mutamento della domanda – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647955-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA

In caso di domanda di risoluzione per inadempimento, che non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)