Sez. L, Sentenza n. 4467 del 08/07/1986 (Rv. 447224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI PREVIDENZIALI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ORIGINE PATTIZIA E PRECOSTITUITA DELL'OBBLIGATORIETÀ DI DETTE PRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA E COOPERATIVE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PRESTAZIONI IN NATURA - PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO MENSA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE AI FINI PREVIDENZIALI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ORIGINE PATTIZIA E PRECOSTITUITA DELL'OBBLIGATORIETÀ DI DETTE PRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ambito delle erogazioni in natura, che, in quanto giustificate dal rapporto di lavoro e prive di autonomia rispetto alla causa tipica del contratto, concorrono a formare l'ampio concetto di retribuzione ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono da includere anche le prestazioni inerenti al servizio mensa (che non può considerarsi servizio sociale apprestato dall'imprenditore in surrogazione della carente attività degli enti assistenziali), sia quelle relative al solo vitto (spese per l'acquisto di generi alimentari) sia quelle accessorie (costituite dalla spesa per la cottura e la somministrazione dei pasti, con suppellettili e in ambienti idonei), senza necessità che l'obbligatorietà di dette prestazioni - della quale è elemento sintomatico la continuità delle medesime - abbia origine pattizia e precostituita. (V 6661/83, mass n 431384; (V 5191/83, mass n 430057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)