Sez. 2, Sentenza n. 25149 del 26/11/2014 (Rv. 633440 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Acquisto della proprietà a titolo originario - Errore materiale di accatastamento - Rilevanza ai fini dell'acquisto - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
In tema di acquisto della proprietà a titolo originario, l'errore di accatastamento commesso nel passaggio dal vecchio al nuovo catasto non si riflette sul diritto di proprietà, dovendosi escludere che la semplice omessa rilevazione, da parte degli interessati, entro il decennio dalla riforma catastale, dell'errore materiale occorso costituisca titolo per l'acquisto della proprietà in capo al soggetto avvantaggiato dall'errore, poiché esso non incide sul presupposto del perdurante possesso nel tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Regio Decr. 12/10/1933 num. 1539 art. 179, Regio Decr. 08/12/1938 num. 2153 art. 107 com. 2, Regio Decr. 08/12/1938 num. 2153 art. 108 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)