Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 21/01/2015 (Rv. 634326 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto del contratto imputabile alle parti o al notaio - Azione di accertamento dell'errore materiale - Sufficienza - Rilevabilità dal giudice in sede d'interpretazione del contratto - Possibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE
Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto (nella specie, di compravendita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del notaio, non è necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma è sufficiente una azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, che, se commesso dalle parti, è anche rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)