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Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 21/01/2015 (Rv. 634326 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto del contratto imputabile alle parti o al notaio - Azione di accertamento dell'errore materiale - Sufficienza - Rilevabilità dal giudice in sede d'interpretazione del contratto - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634326-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili contenuti in un contratto (nella specie, di compravendita) sia inesatta per errore, proprio delle parti o del notaio, non è necessaria la proposizione di una querela di falso o di una domanda di annullamento del contratto, ma è sufficiente una azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, che, se commesso dalle parti, è anche rilevabile dal giudice in sede d'interpretazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)