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Sez. L, Sentenza n. 8248 del 18/06/2001 (Rv. 547555 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello e impedimento delle decadenze - Deposito tempestivo del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" - Sufficienza - Conseguenze - Ritardo nell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza con conseguente ritardo della notificazione del ricorso e dello stesso decreto di fissazione dell'udienza - Decadenza dal potere di impugnazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547555-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione. Ne consegue che nell'ipotesi in cui dopo il suddetto tempestivo deposito si sia verificato un ritardo anche considerevole (nella specie di sei anni) nell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza che abbia determinato il conseguente ritardo della notificazione del ricorso e dello stesso decreto di fissazione dell'udienza non si verifica alcuna decadenza dal potere di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)