Sez. 1, Sentenza n. 8612 del 05/09/1997 (Rv. 507610 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Proposto dalla parte interamente vittoriosa nel merito - Su questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili di ufficio - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Ammissibilità - Limiti - Decisione su tali questioni già intervenuta nel corso del giudizio di merito - In senso sfavorevole al ricorrente incidentale - Conseguenze - Esame prioritario del ricorso principale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO
Qualora la parte totalmente vittoriosa nel merito proponga, in sede di giudizio di legittimità, un ricorso incidentale condizionato avente ad oggetto questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili di ufficio, l'esame di tale mezzo di impugnazione potrà precedere quello del ricorso principale solo nel caso in cui dette questioni non abbiano formato oggetto di pronuncia (anche implicita) in sede di giudizio di merito, mentre, nella ipotesi di statuizione, su di esse, in quella sede, in senso sfavorevole al ricorrente incidentale, tali questioni perdono il carattere della rilevabilità di ufficio, soggiacendo, conseguentemente, all'ordinario regime delle impugnazioni, che postula, per la sua ammissibilità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Tale interesse sorge, peraltro, solo per effetto della riconosciuta fondatezza, e non anche della mera proposizione, del ricorso principale (poiché, in caso di rigetto, la decisione di merito, totalmente favorevole al ricorrente incidentale, acquista definitivamente forza ed efficacia di giudicato), con conseguente necessità di procedere, preliminarmente, al suo esame e, solo in caso di (parziale o totale) accoglimento, a quello del ricorso incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)